La Corte di cassazione, con sentenza n. 15333 del 4 luglio 2014, contraddice quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate, nella circolare n. 36/2013, in materia di tassazione per la cessione del diritto di superficie relativa ad un terreno.
Nel documento agenziale si affermava che per la cessione del diritto di superficie andava applicato l'articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, relativo alla tassazione dei redditi derivanti "dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".
Di avviso contrario i giudici della cassazione che ritengono inesatto l'inquadramento della cessione in parola tra i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di permettere (lett. l) suddetta) in quanto neppure l'equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento di un diritto di proprietà consente l’applicazione della lett. l); inoltre, si aggiunge, i redditi determinati dall’assunzione di obblighi sono da imputare specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali quale quello di superficie.
Pertanto il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie inerente un terreno agricolo, tranne nei casi di cessione infraquinquennale, non è da considerare plusvalenza.
Sulla base di tali considerazioni, è stato quindi respinto il ricorso dell’Amministrazione e confermato quanto contenuto nella sentenza dei giudici di merito.