L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 18/E/2014 a definire gli aspetti operativi della fatturazione elettronica nei confronti della Pa, a seguito delle modifiche introdotte sulla materia dalla legge di Stabilità 2013.
Il nuovo adempimento decorre dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali e assistenziali, mentre, per gli altri enti della P.A. l’obbligo inizialmente previsto dal 6 giugno 2015, è stato anticipato al 31 marzo 2015.
Si considera fattura elettronica quella che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Dunque, per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non si deve vedere il tipo di formato originario utilizzato per la creazione del documento, che può essere infatti sia elettronico che cartaceo, ma, piuttosto, si deve considerare il fatto che la fattura è in formato elettronico quando viene trasmessa, ricevuta e accettata dal destinatario. Ne deriva che, come sancito dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione del destinatario.
Rispetto requisiti autenticità origine e integrità
L’emissione della fattura in formato elettronico è subordinata alla condizione che ne sia garantita l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità dal momento di emissione fino al termine del periodo di conservazione.
La garanzia del rispetto dei suddetti requisiti di autenticità dell'origine e di integrità del contenuto può essere assicurata dall’utilizzo della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente oppure in alternativa dai sistemi di trasmissione EDI (Eletronic Data Interchange), anche mediante un sistema di controllo di gestione (Scg) in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura e l'operazione sottostante.
Notifica di scarto
Nel caso in cui in una transazione con la Pa sia stata emessa un fattura elettronica e il fornitore abbia ricevuto una notifica di scarto da parte del sistema di interscambio per il mancato superamento dei controlli formali, si potrebbe andare incontro ad un potenziale problema dal momento che, a livello contabile, viene registrata una fattura che non si può considerare emessa ai fini fiscali.
In attesa di chiarimenti al riguardo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la soluzione possibile sembra essere quella di emettere una nuova fattura corretta senza l’indicazione della problematicità che in precedenza aveva portato allo scarto del documento emesso.
Il fornitore, dunque, può procedere con l’annullamento della precedente fattura fiscalmente non emessa, ma, comunque, annotata nei registri Iva, seguendo una delle due vie alternative:
- procedere con un’annotazione sui registri Iva delle fatture emesse a storno della precedente fattura scartata;
- emettere una nota di credito interna a rettifica della precedente fattura senza necessità di trasmetterla allo Sdi.