Notizia

Accertamento con adesione. Ok all'istanza spedita entro i 60 giorni

Pubblicato il 31 luglio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con riferimento alle modalità di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto da invito a comparire, l'articolo 12, comma 1 del Decreto legislativo n. 218/1997 si limita a prevedere che l'istanza possa essere presentata dal contribuente in carta libera, con indicazione del proprio recapito anche telefonico, disciplinando solo, indirettamente, il termine per la relativa proposizione. 
Termine che, come noto, è di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. 
E' questo l'assunto sulla cui base i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 17314 del 30 luglio 2014, hanno confermato la tempestività di una domanda di accertamento con adesione spedita dalla società contribuente con lettera raccomandata in busta chiusa e senza ricevuta di ritorno, il 58° giorno dalla notifica dell'avviso di rettifica e pervenuta all'Ufficio finanziario oltre il 60° giorno. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...