Con riferimento alle modalità di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto da invito a comparire, l'articolo 12, comma 1 del Decreto legislativo n. 218/1997 si limita a prevedere che l'istanza possa essere presentata dal contribuente in carta libera, con indicazione del proprio recapito anche telefonico, disciplinando solo, indirettamente, il termine per la relativa proposizione.
Termine che, come noto, è di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.
E' questo l'assunto sulla cui base i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 17314 del 30 luglio 2014, hanno confermato la tempestività di una domanda di accertamento con adesione spedita dalla società contribuente con lettera raccomandata in busta chiusa e senza ricevuta di ritorno, il 58° giorno dalla notifica dell'avviso di rettifica e pervenuta all'Ufficio finanziario oltre il 60° giorno.