La Legge n. 68/1999 ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro che occupino almeno 15 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze i lavoratori iscritti al cosiddetto collocamento obbligatorio.
Tuttavia, le aziende possono utilizzare lo strumento della convenzione, stabilita dagli articoli da 11 a 12-bis della medesima legge, nonché fruire di contributi per le assunzioni.
Tali contributi vengono erogati dalle Regioni e dalle Province autonome, a seguito di assegnazione annuale con Decreto del Ministero del Lavoro, per le assunzioni effettuate:
- con le convenzioni ex art. 11, Legge n. 68/1999;
- allo scadere della convenzione ex art. 12-bis della medesima legge.