Il provvedimento congiunto del direttore dell'agenzia delle Entrate e del comandante generale della Gdf n. 105953 dell'8 agosto 2014 attua le disposizioni sul monitoraggio fiscale contenute nella legge97/2013, che ha modificato l'articolo 2 del decreto legge 167/1990.
Il fine è di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.
Le richieste di informazioni, previa autorizzazione (per l'Agenzia del direttore centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate e per la Gdf del Comandante Generale della Guardia di finanza), potranno riguardare le tipologie di operazioni che vengono effettuate da o per l'estero, con possibilità di accedere ad informazioni sul titolare effettivo, anche in deroga a ogni disposizione di legge. Ciò anche in caso di più operazioni che appaiono tra di loro collegate.
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate e la Gdf potranno chiedere agli intermediari finanziari:
- di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l’estero che hanno comportato trasferimento di denaro per un ammontare pari o superiore a 15mila euro, effettuate dai clienti diversi da quelli già oggetto di monitoraggio in base all'articolo 1 del Dl 167/1990;
- maggiori informazioni in relazione all'identità del titolare effettivo per conto del quale l'operazione con l'estero è posta in essere dai clienti di intermediari finanziari o professionisti.