La Cassazione (sezioni unite), con la sentenza 15425 del 7 luglio 2014, è intervenuta in merito alla competenza tra giudice ordinario e giudice tributario nel fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Nella sentenza è chiarito che se il fermo è scaturito anche da una pretesa tributaria, il giudice ordinario, presso cui è presentata impugnazione, deve trattenere la causa presso di sé solo per i crediti non tributari, che sono di sua competenza, e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce ai crediti fiscali.