Il 1° settembre 2014 entra in vigore l'articolo 20, comma 7 bis del decreto 91/2014, convertito con modifiche dalla legge 116/2014, con le semplificazioni delle procedure per l'avvio delle attività economiche e delle procedure di iscrizione nel Registro imprese delle aziende non Spa.
Pertanto, dal 1° settembre 2014 sono azzerati i 5 giorni, dall'arrivo della richiesta di iscrizione con atto notarile, a disposizione dell'ufficio del Registro per gli adempimenti della pubblicità legale delle società di capitali non Spa e di persone: l'iscrizione nel Registro imprese delle richieste alle quali sia allegato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio sarà immediata.
Ciò perché le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione sono verificate già dal notaio (pubblico ufficiale) che ha redatto l'atto allegato.
Tuttavia, il giudice del Registro, su segnalazione del conservatore, può decidere di accertare se il notaio abbia rispettato la legge e, in caso di violazioni, ordinare la cancellazione della richiesta iscritta.
Nulla cambia per le richieste di iscrizione senza un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio e per le cessioni di quote di Srl.
Con la pubblicazione della legge 116/2014, è in vigore dal 21 agosto scorso la regola per le Srl che hanno nominato l'organo di controllo o il revisore, in virtù esclusivamente del capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro, di avvalersi della revoca per giusta causa: per il revisore la delibera di revoca è immediatamente operativa, per il sindaco unico o il collegio sindacale è subordinata all'approvazione del tribunale, con decreto, sentito l'interessato.