Nell’attività di revisione dei principi contabili nazionali da parte dell’Oic è rientrato anche il principio Oic 25 "Imposte sul reddito", che è stato oggetto di un profondo aggiornamento dato che il suo contenuto è risultato superato dai cambiamenti apportati alla materia dalla più recente normativa tributaria.
Scopo del suddetto principio contabile è quello di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili come per esempio l’Irap.
Il documento si concentra principalmente sulla cosiddetta fiscalità differita da iscriversi nella voce 22 del Conto economico, che accoglie al suo interno sia le imposte differite e anticipate, sia le imposte provenienti da esercizi precedenti oltre che l’eventuale adeguamento effettuato negli esercizi futuri, e che viene determinata con criteri di valutazione civilistici differenti da quelli fiscali.
A tale proposito viene specificato che per il calcolo della fiscalità differita si applicano le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio in cui si riverseranno le differenze temporanee previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Senza la suddetta previsione da parte della normativa fiscale si utilizzeranno le aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio, mentre in caso di differenti aliquote fiscali da applicarsi in base ai vari scaglioni di reddito imponibile si utilizzerà l’aliquota media riferita all’ultimo esercizio.