Con la sentenza 48/2/2014 la Ctr di Bolzano ha confermato la decisione dei giudici di primo grado che aveva stabilito l’annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente italiano “reo” di aver concesso ad un proprio cognato austriaco un finanziamento infruttifero senza indicare le somme trasferite nel quadro RW della propria dichiarazione. La contestazione dell’Amministrazione Finanziaria e la conseguente irrogazione delle sanzioni per omessa presentazione del quadro RW verteva sul presupposto che il finanziamento concesso dal contribuente a favore di un cittadino estero dovesse avere la qualifica di contratto di mutuo e come tale oneroso per presunzione di legge (e di conseguenza soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale).
La motivazione
I giudici d’appello hanno ribadito che l’obbligo di compilazione del quadro RW “non concerne qualsiasi investimento all’estero o qualsiasi attività estera di natura finanziaria, ma solo quelli potenzialmente idonei a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia”; pertanto, nel caso di specie, se provata dal contribuente, in via documentale, la natura non fruttifera del prestito, lo stesso non può rientrare nella qualifica di astrattamente idoneo a produrre redditi esteri tassabili in Italia in capo al concedente, ed è quindi escluso dalla segnalazione nel quadro RW.