Il Ddl di conversione del Dl Competitività – approvato dalla Camera e ora in attesa del via ibera definitivo del Senato – dedica un ampio capitolo alle Srl, sottolineando la necessità di un alleggerimento delle funzioni di controllo per questa tipologia societaria e per le società cooperative e accentuando l’interesse per le figure dei collegi sindacali vigenti e dei sindaci. Controlli leggeri per le Srl Dopo aver fissato a 50mila euro il nuovo limite del capitale minimo per costituire una Spa, l’articolo 20 del Dl n. 91/2014 (comma 8) stabilisce la previsione secondo cui nelle Srl e nelle società cooperative viene meno ogni correlazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo.
Mentre, prima al raggiungimento dei 120 mila euro di capitale sociale della Srl scattava l’obbligo per quest’ultima di attivare l’organo di controllo, ora, invece, indipendentemente dal suo capitale sociale, la Srl può evitare di nominare il collegio sindacale.
La nuova disposizione normativa sembra destinata a generare una sorta di paradosso rispetto al caso delle Spa, che ora anche con un capitale sociale ridotto a 50 mila euro devono però avere il collegio sindacale obbligatorio.
Per le Srl, invece, tale obbligo rimane solo nel caso in cui la Srl sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato, sia una Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti oppure, per due esercizi consecutivi, abbia superato specifiche soglie dimensionali.
Il nuovo dettato normativo, inoltre, non solo stabilisce che non vi è più obbligo di nomina del collegio sindacale correlato all'entità del valore nominale del capitale sociale della Srl, ma sancisce anche che “conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”.