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Stp: ogni professionista versa alla propria Cassa previdenziale

Pubblicato il 01 agosto 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E' stata fatta chiarezza sulla contribuzione dei soci di Stp: i ministeri Lavoro ed Economia hanno dato il loro benestare alle delibere assunte in merito dalle Casse dei dottori commercialisti (Cnpadc), dei ragionieri commercialisti (Cnpr) e dei consulenti del lavoro (Enpacl).
Quindi, i singoli soci sono soggetti alle regole previdenziali dell'ordine al quale sono iscritti. 
La normativa riguardante le società tra professionisti non conteneva l'indicazione in merito all'aspetto previdenziale dell'attività svolta dai singoli soci professionisti. 
In sostanza, ogni socio professionista dovrà: 
- essere iscritto alla Cassa di riferimento dell'albo professionale a cui appartiene;
- versare il contributo soggettivo sul reddito in base alla sua quota di partecipazione agli utili; 
- versare la contribuzione integrativa sulla quota di volume di affari a lui spettante, riproporzionando quella riferita ai soci non professionisti. 
Le delibere approvate disciplinano anche il caso della Stp multidisciplinare. Ipotizzando una società che produce un reddito di 100.000 euro e un volume di affari di 180.000 euro e composta da un dottore commercialista (30%), da un ragioniere (30%), da un consulente del lavoro (30%), da un socio tecnico (5%) e da un socio di puro capitale (5%), avviene che i soci professionisti saranno tenuti a versare una contribuzione soggettiva calcolata su un reddito professionale di 30.000 euro ciascuno (ancorché non distribuito) e una contribuzione integrativa calcolata su un volume di affari di 60.000 euro ciascuno. 

Prossime scadenze

Calendario
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Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).