Con messaggio n. 6490 del 6 agosto 2014, l'INPS informa che è stata aggiornata la procedura che permette la gestione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per consentire l’inserimento del reddito presunto derivante dall’attività svolta in forma autonoma, comunicato dai beneficiari delle prestazioni.
Si ricorda infatti che, ai sensi dall’articolo 2, comma 17, Legge n. 92/2012, l’INPS - nel caso in cui il percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI svolga attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione – deve ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Detto reddito presunto deve essere comunicato all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività autonoma e il beneficiario decade dalle suddette indennità nel caso di perdita dello stato di disoccupazione e qualora inizi l'attività in forma autonoma senza comunicarlo.
La nuova procedura ha una funzionalità che riduce proporzionalmente la prestazione in presenza di reddito contenuto entro i limiti che consentono la conservazione dello stato di disoccupazione.
Il messaggio chiarisce, altresì, che lo stato di disoccupazione continua a sussistere laddove il solo reddito annuale, riferibile all’attività lavorativa (non si devono considerare gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato), non superi i limiti di euro:
- 4.800,00 per il lavoro autonomo;
- 8.000,00 per il lavoro parasubordinato.
Nel caso di superamento di detti limiti in ordine a ciascuna tipologia di lavoratori autonomi o parasubordinati, le strutture territoriali metteranno il soggetto in decadenza - dalla data di inizio dell’attività autonoma - dalle prestazioni in ambito ASpI.