La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17859 depositata l'11 agosto 2014, ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore che si era connesso a Internet per fini personali con il computer aziendale (aveva installato un programma di file-sharing e scaricato un film pornografico) e aveva copiato dati aziendali riservati senza autorizzazione, violando in tal modo quanto previsto dal regolamento e dal codice disciplinare del contratto collettivo.
Nella bacheca aziendale erano stati affissi:
- il regolamento che vietava l'accesso a Internet e l'uso della posta elettronica a fini personali
- il codice disciplinare previsto dal contratto collettivo nazionale che non consentiva il trafugamento di schizzi o disegni dell'azienda.