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Obbligo di «Co» per i lavoratori all’estero regolati dalla disciplina italiana

Pubblicato il 27 agosto 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la nota protocollo n. 10039 del 5 agosto 2014, il Ministero del Lavoro, facendo seguito all’interpello n. 13/2014, è tornato sull’argomento del “Lavoro Estero” per fornire ulteriori precisazioni circa l'obbligo delle aziende di chiedere l'autorizzazione preventiva per poter assumere, presso la propria sede estera, un lavoratore italiano residente in Italia. 

 In particolare, il Dicastero ha avvertito la necessità di chiarire ulteriormente gli indirizzi operativi per il rilascio telematico dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro all’estero, oltre che per precisare le interrelazioni con il sistema delle comunicazioni obbligatorie. 
Comunicazione obbligatoria
La nota 10039/2014 individua i casi in cui le richieste di autorizzazione numerica per l'assunzione e/o il trasferimento di lavoratori all'estero devono essere accompagnate dalla comunicazione telematica di assunzione (o trasferimento), individuando le seguenti fattispecie: 

- se il rapporto di lavoro, a prescindere dal luogo della sua instaurazione, è regolato dal diritto nazionale, il datore di lavoro è obbligato a inviare il modello Unilav («Co») e, preventivamente, anche a richiedere l'autorizzazione al lavoro all'estero; 
- viceversa, se il rapporto di lavoro è instaurato all’estero ed è regolato dal diritto locale, il datore di lavoro non è obbligato a inviare il modello Unilav («Co») né, tantomeno, a richiedere preventivamente l'autorizzazione al lavoro all'estero. 

 È bene, però, ricordare che nei casi di trasferimento dall'Italia all'estero, il datore di lavoro è sempre obbligato a inviare l'Unilav («Co») e a richiedere l'autorizzazione al lavoro all'estero.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).