La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 3026/19/14 del 10 maggio 2014, ha annullato un avviso di iscrizione ipotecaria notificato ad una contribuente, unitamente alla prodromica cartella di pagamento, da parte di Equitalia. La ricorrente lamentava la mancata preventiva intimazione di pagamento, asserendone l'obbligatorietà in quanto la cartella era stata notificata oltre un anno prima rispetto all'avviso di iscrizione ipotecaria. I giudici regionali hanno ritenuto fondata l'eccezione della contribuente puntualizzando che, come da quest'ultima sostenuto, l'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del DPR 602/73, doveva essere preceduta da un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo entro cinque giorni, atto, questo, prodromico indispensabile per dare corso all'esecuzione forzata. La predetta iscrizione – si legge nel testo della decisione – esigeva tale necessario adempimento in considerazione del suo effetto altamente pregiudizievole sulla sfera patrimoniale della ricorrente.