Nell’ambito del programma di revisione dei principi contabili nazionali messo a punto dall’Organismo italiano di contabilità, è stato emanato il principio OIC 10 con lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.
OIC 10 “Rendiconto finanziario”
Tenuto conto dell’importanza informativa di tale rendiconto, in grado di fornire informazioni di natura finanziaria non ottenibili né dallo Stato patrimoniale nè dal Conto economico, l’Oic ha superato le precedenti previsioni del Codice civile, contenute nell’OIC 12, elaborando un principio contabile nuovo. Infatti, la risorsa finanziaria che viene ora presa a riferimento per la redazione del rendiconto finanziario è costituita dalle disponibilità liquide e non più dal capitale circolante netto, come invece indicato nell’OIC 12. Secondo le nuove indicazioni Oic, dunque, deve essere elaborato un prospetto che illustri le cause di variazione, sia positive che negative, delle disponibilità liquide e che sia in grado di fornire utili informazioni ai fini della valutazione della situazione finanziaria della società o del gruppo. Le indicazioni del principio, infatti, con gli opportuni aggiustamenti, sono valide anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato. La novità, rispetto alla prassi precedente seguita dalle imprese, è quella che prevede di includere tale rendiconto nella Nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione. Il tutto, ovviamente, con un lavoro aggiuntivo per le case di software, ora tenute a modificare i programmi. L’Oic raccomanda la redazione del rendiconto finanziario a tutti i tipi di società anche se ciò non è espressamente previsto dal Codice civile.
OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”
Il principio contabile ricomprende anche il discorso della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto che ora può essere estesa anche al bilancio d’esercizio, mentre in precedenza la materia apparteneva al principio OIC 21. Il principio contabile si sofferma particolarmente sulle norme per la contabilizzazione delle operazioni di leasing, suggerendo di adottare il metodo finanziario direttamente negli schemi di bilancio. Riguardo alla redazione del bilancio consolidato, infatti, l’Organismo italiano di contabilità sottolinea come in tale contesto non siano definite esplicitamente le norme per la rappresentazione del leasing finanziario a differenza di ciò che prevede la disciplina del bilancio d’esercizio, che ne prevede la contabilizzazione nella Nota integrativa.