Il testo del Disegno di legge contenente misure finalizzate al contrasto della criminalità organizzata e dei patrimoni illeciti varato, il 29 agosto 2014, dal Consiglio dei ministri, introduce rilevanti modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e altri testi, intervenendo anche in materia di reati societari. Falso in bilancio come delitto procedibile d'ufficio. Tra le novità di maggiore rilievo si segnala il ritorno del reato di falso in bilancio, fattispecie che dal 2002 era trattata come semplice contravvenzione. Il reato riguarda sia l'ambito delle società quotate che quello delle non quotate, e relativamente allo stesso non sono previste soglie di punibilità. La procedibilità diventa d'ufficio ad eccezione del caso delle imprese di piccole dimensioni, sottratte alla dichiarazione di fallimento, per le quali è previsto un regime di procedibilità a querela. La pena prevista è quella della reclusione da due a sei anni in caso di società non quotate e da tre a otto anni per le società quotate.
Autoriciclaggio, nuovo articolo 648-bis del Codice penale
Ai sensi delle nuove norme verrà punita anche la fattispecie dell'autoriciclaggio, che si configura quando chi ha commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità per finalità imprenditoriali o finanziarie. La pena verrà aumentata per chi svolge attività finanziarie o professionali, per gli amministratori, i sindaci e i liquidatori di società, mentre subirà una diminuzione se il denaro o i beni utilizzati provengono da delitti puniti con reclusione per un massimo di 5 anni. Punito anche l'impiego di somme che siano il provento di un'evasione fiscale.
Concussione anche per l'incaricato di pubblico servizio
Altra novità contenuta nel provvedimento introduce la punibilità per concussione non solo dei pubblici ufficiali ma anche degli incaricati di pubblico servizio.
Confisca sempre più “allargata”
Tra le ulteriori misure, si segnala l'ampliamento del novero dei delitti per i quali la legge consente il sequestro e la confisca cosiddetta “allargata”, il rafforzamento del sequestro e della confisca di prevenzione per equivalente anche nei confronti di terzi, eredi ed aventi causa, e l'introduzione di norme per l'amministrazione e il controllo giudiziario di attività economiche e di aziende. Previsto anche uno smaltimento delle procedure per la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata. In allegato il testo della bozza della Relazione illustrativa al Disegno di legge.