Il contribuente che voglia impugnare una cartella di pagamento o un avviso di mora non è tenuto a chiamare in causa sia l'ufficio delle Entrate che l'agente della riscossione, potendo esperire l'azione anche solo nei confronti di uno dei due. Così, l'aver individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può, eventualmente, comportare la chiamata in causa dell'altro. E nell'ipotesi di azione svolta solo contro l'agente della riscossione, spetta a quest'ultimo, se vuole evitare di rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, procedere con l'eventuale chiamata dell'agenzia delle Entrate. Se, per contro, l'azione del contribuente è svolta solo nei confronti dell'ente creditore, il concessionario o agente della riscossione è comunque vincolato alle statuizioni del giudice. È quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 18651 del 3 settembre 2014.