La Cassazione, con la sentenza 36859 depositata il 4 settembre 2014, nel richiamare la sentenza n. 80/2014 della Consulta, chiarisce che se un reato non sussiste la relativa condotta non rileva anche in sedi diverse da quella penale. Si tratta dell'omesso versamento Iva prima del 17 settembre 2011 per somme superiori a 50mila ma inferiori a 103.291 euro. La Consulta ha dichiarato illegittimo costituzionalmente l'articolo 10 ter del decreto legislativo 74/2000: nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. La sentenza della Cassazione spiega che, in tali circostanze, il contribuente deve essere assolto perché il fatto non sussiste, non “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (che sussiste in ragione di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o, ancora, di un'intervenuta dichiarazione integrale e non parziale di incostituzionalità). Ne consegue che il contribuente non è perseguibile neanche in sede civile.