Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 14876 del 28 agosto 2014 - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 - è tornato sulla questione relativa alla rideterminazione delle sanzioni commesse nel periodo dall’1 settembre 2004 al 24 giugno 2008 e riferite a:
- durata massima dell’orario di lavoro;
- riposo giornaliero;
- riposo settimanale;
- ferie annuali.
In particolare, con la lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva aveva chiarito che andavano rideterminate le citate sanzioni, in tutte quelle situazioni giuridiche pregresse ancora aperte o pendenti, secondo il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 del RDL n. 692/1923 e all’art. 27 della Legge n. 370/1934.
Adesso, ad integrazione della precedente nota, viene specificato che la rideterminazione dei suddetti importi deve essere effettuata tenendo conto della previsione di cui all’art. 1, comma 1177, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, secondo cui gli importi delle sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima dell’1 gennaio 1999, vanno quintuplicati.