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INPS. Le istruzioni sul Fondo di solidarietà residuale

Pubblicato il 03 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’INPS, con circolare n. 100 del 2 settembre 2014, ha effettuato un riepilogo: 

- del quadro normativo relativo ai fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale; 

- della natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo residuale costituito presso l’Istituto. 

Ambito di applicazione
La circolare ha, soprattutto, chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione – dall’applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. 

Requisito dimensionale
Inoltre, al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. 

 Posto che la soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente, nella circolare viene specificato che negli occupati: 

- vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo; 

- i lavoratori part-time vanno conteggiati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; 

- i lavoratori intermittenti vanno conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre; 

- i lavoratori ripartiti vanno computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa. 

 Il lavoratore assente ancorché non retribuito (come nel caso di assenza per gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo se in sua sostituzione é stato assunto un altro lavoratore (in tal caso sarà computato il sostituto). 

 Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali, mentre, per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si deve determinare in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre (per il primo mese di attività si deve fare riferimento alla forza occupazionale di detto mese).

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