La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17859 dell’11 agosto 2014, ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che aveva, in violazione alle disposizioni aziendali:
- utilizzato un programma di file-sharing;
- utilizzato la posta elettronica per scopi personali, servendosi di un account personale;
- effettuato il download di foto e filmati pornografici;
- copiato e salvato sul proprio pc disegni tecnici riservati e dati aziendali.
Si sottolinea che, nel caso di specie, il codice disciplinare vietava l’accesso ad internet e l’utilizzo della posta personale per scopi non aziendali.