La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18780del 5 settembre 2014, ha affermato che, in presenza di un uso aziendale legatoalle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, i lavoratoriacquisiscono un diritto.
Comepiù volte affermato dalla stessa Corte, l’uso aziendale, se non risulta unacontraria volontà delle parti, si inserisce, ai sensi dell’art. 1340 c.c., nongià nel contratto collettivo, bensì in quello individuale, integrandone ilcontenuto; l’esclusione di tale uso può pertanto avvenire soltanto in base allaconcorde volontà delle parti (Cass., sez. un., 3101/95; Cass. 1438/97; Cass.9161/98; Cass. 10783/2000).
Inoltre, sui diritti acquisiti sulla base diusi aziendali - come già affermato da Cass. 21 agosto 2009 n. 18593 - il datoredi lavoro non può incidere unilateralmente, a meno che non sia intervenuta unamodificazione dell’organizzazione del lavoro, che, secondo una valutazionerimessa al giudice di merito, abbia fatto venir meno il presupposto deldiritto.