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Disabili. Certificazione provvisoria dopo 45 giorni per permessi e congedi

Pubblicato il 11 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 114 dell’11 agosto 2014di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, i lavoratori dipendentipossono fruire del congedo straordinario biennale retribuito ex art. 42, commi5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001, e dei permessi mensili ex art. 33, comma 3,Legge n. 104/1992, per assistere i portatori di handicap in possesso dicertificazione provvisoria che attesti la disabilità in condizione di gravità.

 

Tale certificazione provvisoriapuò essere rilasciata dopo 45 giorni dalla presentazione della domanda allacompetente Commissione medica, dal medico specialista nella patologiadenunciata in servizio presso l’ASL da cui il disabile è assistito.

 

 La certificazione provvisoriapuò anche essere richiesta alla stessa Commissione medica, alla conclusionedella visita.

 

 Inoltre, per i disabilidichiarati "rivedibili", adesso è possibile continuare a fruire deisuddetti congedi e permessi anche nelle more dell'effettuazione delle eventualivisite di revisione e dell'iter di verifica.

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