Con la sentenza 3453/34/2014, la Ctr Lombardia ribadisce che l'onere della prova del superamento dei 30 giorni a disposizione per l'accoglimento da parte del contribuente di quanto preteso con l'avviso bonario, con il pagamento della prima rata, è a carico dell'ufficio delle Entrate.
Nel caso di specie l'Ufficio, invitato durante il precedente grado del contenzioso a produrre la relata di notifica con l'effettiva data di notifica dell'avviso bonario, non aveva prodotto la prova richiesta. Pertanto, senza tale prova certa della data da cui partono i 30 giorni a disposizione, la dilazione con la riduzione delle sanzioni è regolare.