I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 19270 del 12 settembre 2014, hanno precisato che la disposizione di cui all'articolo 52 del Decreto legge n. 69/2013, che impedisce all'agente di riscossione di dare corso all'espropriazione della prima casa di proprietà del debitore, è applicabile a tutti i procedimenti esecutivi in corso, anche se antecedenti all'introduzione nell'ordinamento dell'articolo 52 medesimo.
Secondo la Suprema corte, in particolare, la nuova norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare e non introduce un'ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto.
Ne discende che, in assenza di una disposizione transitoria, va applicato il principio per il quale, “nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima”.