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Omesse ritenute sotto le 10mila euro ancora penalmente sanzionabili

Pubblicato il 18 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Secondo la Sezione feriale della Corte di cassazione – sentenza . 38080 depositata il 17 settembre 2014 – il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 2, comma 1 e 1-bis del Decreto legge n. 463/1983, anche per somme non eccedenti le 10mila euro, è tuttora previsto come reato. 
Ed infatti, la Legge n. 67/2014 si limita a stabilire una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, non apportando, tuttavia, in nessun modo modifiche alla figura di reato in oggetto, modifiche di spettanza alla futura decretazione delegata. 
Sulla scorta di questi assunti la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto che era stato condannato, nel merito, per il reato di omesso versamento delle ritenute e si era opposto, in Cassazione, alla detta statuizione sull'assunto che la fattispecie a lui contestata non era più prevista come reato avendo la Legge n. 67/2014 citata provveduto alla relativa depenalizzazione.

Prossime scadenze

Calendario
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Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...