Il più attuale e rivoluzionario orientamento della Corte di Cassazione in materia di ipoteche, viene da una decisione netta pronunciata a Sezioni Unite civili, che certamente avrà contraccolpi sui procedimenti in corso.
I supremi giudici decidono, nella sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014, sul pignoramento della casa da parte di Equitalia: anche in data precedente la riforma entrata in vigore con il “Decreto Sviluppo” del 2011, l’Amministrazione finanziaria, ancor prima di iscrivere ipoteca, ha il dovere di comunicare al contribuente che procederà all’iscrizione sui suoi beni immobili, concedendogli un termine – orientativamente trenta giorni – per esercitare il diritto di difesa, attraverso la presentazione di osservazioni, o per pagare il dovuto. Infatti, l’ipoteca può dirsi nulla se Equitalia non ha comunicato, con raccomandata a.r., al contribuente, l’iscrizione del vincolo sull’immobile.
Tuttavia, l’atto della riscossione non è inefficace in modo automatico, ma solo a seguito di ricorso del contribuente al giudice e con la sentenza di quest’ultimo che ne ordina la cancellazione.
Perciò, l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è da considerare nulla; la ratio, è chiaro, sta nella necessità che l’Amministrazione finanziaria avvisi il contribuente della imminente adozione di un atto o provvedimento che potrà incidere negativamente su diritti inviolabili come la casa.
La rivoluzione sta nell’inserire nell’ordinamento fiscale non una norma ad hoc (per questo la decisione riguarda anche le ipoteche anteriori al 2011), piuttosto una pratica che imporrà al Fisco di consentire al soggetto passivo suscettibile del provvedimento di ipoteca, sempre, la difesa preventiva, non solo successiva alla misura divenuta nel frattempo esecutiva.