Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 23 del 15 settembre 2014,ha chiarito che il congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, non spetta al convivente more uxorio in quanto lo stesso non è soggetto legittimato.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro, richiamando la circolare n. 41 del 16.3.2009, dell’INPS, sostiene che i genitori adottivi ed affidatari hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:
- il figlio – portatore di handicap – non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
In realtà, la circolare si riferisce al dettato normativo precedente all’ultima modifica legislativa in forza della quale, come chiarito dall’INPS stesso, con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, il testo novellato del comma 5 dell’art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi.
Quindi, è sicuramente corretto affermare che l’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, consenta al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo nel caso in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto; non sembra, invece, corretto sostenere che il genitore possa beneficiare del periodo di congedo nel caso in cui il coniuge rinunci espressamente a godere del diritto in questione per lo stesso soggetto e nello stesso periodo.