Notizia

Certificato antipedofilia nelle attività alberghiere. Solo per gli addetti ai miniclub o servizi di babysitting

Pubblicato il 16 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito di richiesta avanzata dalla Federalberghi, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 25 del 15 settembre 2014, ha sottolineato che il certificato penale al casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori, al fine di verificare l’assenza di condanne per i reati cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., deve essere richiesto nelle attività alberghiere solo per quelle mansioni che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l’addetto al c.d. miniclub o al babysitting ecc... 

 Il suddetto certificato non deve, invece, essere richiesto per le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani, ecc., perché, in tal caso, la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile. 

 Inoltre, chiarisce la risposta ministeriale, anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l’assolvimento dell’obbligo in questione per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, quand’anche addetto ad attività di tutoraggio, svolgendosi di norma tale ultima attività in via eventuale e, comunque, complementare all’attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto. 

 Conclude il Ministero specificando, altresì, che l’obbligo in questione sussiste al momento dell’assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui, nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, lo stesso sia successivamente spostato ad altra attività rientrante nel campo applicativo della disposizione. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).