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Certificato antipedofilia nelle attività alberghiere. Solo per gli addetti ai miniclub o servizi di babysitting

Pubblicato il 16 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito di richiesta avanzata dalla Federalberghi, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 25 del 15 settembre 2014, ha sottolineato che il certificato penale al casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori, al fine di verificare l’assenza di condanne per i reati cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., deve essere richiesto nelle attività alberghiere solo per quelle mansioni che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l’addetto al c.d. miniclub o al babysitting ecc... 

 Il suddetto certificato non deve, invece, essere richiesto per le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani, ecc., perché, in tal caso, la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile. 

 Inoltre, chiarisce la risposta ministeriale, anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l’assolvimento dell’obbligo in questione per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, quand’anche addetto ad attività di tutoraggio, svolgendosi di norma tale ultima attività in via eventuale e, comunque, complementare all’attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto. 

 Conclude il Ministero specificando, altresì, che l’obbligo in questione sussiste al momento dell’assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui, nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, lo stesso sia successivamente spostato ad altra attività rientrante nel campo applicativo della disposizione. 

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