I contratti di solidarietà prevedono sempre una riduzione oraria contrattata tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali, ma possono essere:
- di tipo difensivo, se finalizzati a mantenere inalterato il livello occupazionale;
- di tipo espansivo, se destinati ad incrementare gli organici effettuando nuove assunzioni.
I contratti difensivi, a loro volta, si distinguono in:
- contratti di tipo “A”, utilizzabili dalle aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1, Legge n. 863 del 19 dicembre 1984);
- contratti di tipo “B”, utilizzabili dalle aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5, commi 5 e 8, Legge n. 236 del 19 luglio 1993).