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Modello F24, dal 1° ottobre quasi esclusività del canale telematico

Pubblicato il 22 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 11, comma 2, del Dl 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, a partire dal 1° ottobre 2014 la maggior parte dei modelli F24 viaggerà con i sistemi telematici. 
Nuovi obblighi per l’F24 
Dal 1° ottobre 2014 sussiste l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24: 
- nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (si possono utilizzare solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate); 
- nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (si possono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa);
- nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro (si possono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa). 
Gli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia sono banche, Poste italiane o agenti della riscossione ed il servizio messo a disposizione è quello di internet banking.
L’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti necessari per la corretta trasmissione dei modelli F24 tramite la circolare n. 27 del 19 settembre 2014.
Nella circolare si specifica, inoltre, che i nuovi obblighi vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti nel nostro ordinamento su questa materia; il riferimento può essere, ad esempio, a quelli previsti per i soggetti titolari di partita Iva (Dl n. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006). 

Il modello cartaceo
I soggetti non titolari di partita Iva, invece, possono continuare a usare il modello cartaceo nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro. 
L'F24 cartaceo è ammesso anche: 
- in caso di F24 precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione; 
- per chi sta versando a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 31 dicembre 2014), di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (anche con saldo pari a zero);
- per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...