A seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 11, comma 2, del Dl 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, a partire dal 1° ottobre 2014 la maggior parte dei modelli F24 viaggerà con i sistemi telematici.
Nuovi obblighi per l’F24
Dal 1° ottobre 2014 sussiste l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24:
- nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (si possono utilizzare solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate);
- nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (si possono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa);
- nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro (si possono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa).
Gli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia sono banche, Poste italiane o agenti della riscossione ed il servizio messo a disposizione è quello di internet banking.
L’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti necessari per la corretta trasmissione dei modelli F24 tramite la circolare n. 27 del 19 settembre 2014.
Nella circolare si specifica, inoltre, che i nuovi obblighi vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti nel nostro ordinamento su questa materia; il riferimento può essere, ad esempio, a quelli previsti per i soggetti titolari di partita Iva (Dl n. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006).
Il modello cartaceo
I soggetti non titolari di partita Iva, invece, possono continuare a usare il modello cartaceo nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
L'F24 cartaceo è ammesso anche:
- in caso di F24 precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione;
- per chi sta versando a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 31 dicembre 2014), di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (anche con saldo pari a zero);
- per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.