Il rapporto che si costituisce tra il sostituto di imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi che disciplinano questo tipo di obbligazioni, compreso quello riguardante l'estensione del giudicato di cui all'articolo 1306 del Codice civile.
E ciò, a prescindere dalla questione della natura pubblicistica o privatistica della fonte dell'obbligazione tributaria.
In tale contesto, la facoltà per il coobbligato d'imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato opera come riflesso dell'unicità dell'accertamento e della citata estensibilità del giudicato, salvo che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto.
Sono questi i principi puntualizzati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 19580 del 17 settembre 2014.