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Dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori come elementi di prova

Pubblicato il 23 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

 
Con ordinanza n. 19965 del 22 settembre 2014, la Corte di cassazione ha precisato che, in materia di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo n. 546/1992 secondo cui nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale, vale solo per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo. 
Per contro, le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori, quand'anche nell'ambito di un processo penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova. 

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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).