Con ordinanza n. 19965 del 22 settembre 2014, la Corte di cassazione ha precisato che, in materia di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo n. 546/1992 secondo cui nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale, vale solo per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo.
Per contro, le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori, quand'anche nell'ambito di un processo penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova.