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Regolamento mediatori e organismi di mediazione, modifiche in Gazzetta

Pubblicato il 25 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia n. 139 del 4 agosto 2014 contenente modifiche al Decreto ministeriale n. 180/2010, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione. 

Incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore
Si segnala che il provvedimento introduce alcune integrazioni al precedente regolamento disciplinando le ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore. 
In particolare, il mediatore non potrà essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo. 
Inoltre, non potrà assumere la funzione di mediatore chi abbia avuto, negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti.
Per intrattenere rapporti professionali con una delle due parti, il mediatore dovrà attendere il decorso di almeno due anni dalla definizione del procedimento.
Questi divieti si estendono anche nelle ipotesi di rapporti con i professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali del mediatore. 

30/9. E' tempo di regolarizzazione per gli enti del 5 per mille
La data del 30 settembre 2014 è il termine finale, per i soggetti interessati a partecipare al 5 per mille dell'Irpef, per effettuare la regolarizzazione della posizione.
Il termine interessa coloro che non hanno presentato: 
- entro il 7 maggio, domanda di iscrizione all'elenco degli ammessi al finanziamento;
- entro il 30 giugno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti e copia del documento di identità del firmatario della dichiarazione. 
Chi interessa 
I soggetti che devono prestare attenzione alla data suddetta sono: i) gli enti del volontariato; ii) le associazioni sportive dilettantistiche; iii) gli enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria.
Gli adempimenti 
A seconda del tipo di omissione, gli enti in parola o devono inoltrare la domanda di ammissione al beneficio o devono trasmettere la documentazione integrativa. La regolarizzazione prevede il versamento, tramite modello F24, di una sanzione pari a 258 euro (codice tributo 8115). Non è possibile effettuare la compensazione. 
L'invio 
Gli enti del volontariato inviano la domanda di ammissione all'Agenzia delle Entrate solo per via telematica, direttamente (Entratel/Fisconline) oppure attraverso gli intermediari abilitati. A completamento della procedura, il legale rappresentante deve spedire (l'omissione comporta la cancellazione dalla lista degli ammessi) alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate dove si trova il domicilio fiscale dell'ente, tramite raccomandata A/R o PEC, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesta la persistenza dei requisiti di accesso al beneficio, con allegata la copia del documento di identità del firmatario. 
Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, si avvisa che l'inoltro della dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante va eseguito all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione.
Infine, gli enti della ricerca scientifica e dell'università devono seguire, per l'invio della documentazione, le regole indicate sul sito web del Miur. 

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