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Licenziamento per scarso rendimento

Pubblicato il 25 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Finora, la Cassazione, anche se aveva già ammesso che lo scarso rendimento può integrare gli estremi di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora il deficit di prestazione incida negativamente sull’organizzazione aziendale e sul regolare svolgimento dell’attività produttiva, a prescindere dalla colpa del lavoratore, non era mai arrivata a ricomprendere l’eccessiva morbilità del dipendente tra i motivi che potevano giustificare il licenziamento. 


 Con la sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014, la Suprema Corte si è discostata dal suo precedente orientamento, anche se a proposito di assenze per malattia che si verificavano “a macchia di leopardo”.