Notizia

Licenziamento per scarso rendimento

Pubblicato il 25 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Finora, la Cassazione, anche se aveva già ammesso che lo scarso rendimento può integrare gli estremi di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora il deficit di prestazione incida negativamente sull’organizzazione aziendale e sul regolare svolgimento dell’attività produttiva, a prescindere dalla colpa del lavoratore, non era mai arrivata a ricomprendere l’eccessiva morbilità del dipendente tra i motivi che potevano giustificare il licenziamento. 


 Con la sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014, la Suprema Corte si è discostata dal suo precedente orientamento, anche se a proposito di assenze per malattia che si verificavano “a macchia di leopardo”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).