Notizia

Licenziamento per scarso rendimento

Pubblicato il 25 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Finora, la Cassazione, anche se aveva già ammesso che lo scarso rendimento può integrare gli estremi di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora il deficit di prestazione incida negativamente sull’organizzazione aziendale e sul regolare svolgimento dell’attività produttiva, a prescindere dalla colpa del lavoratore, non era mai arrivata a ricomprendere l’eccessiva morbilità del dipendente tra i motivi che potevano giustificare il licenziamento. 


 Con la sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014, la Suprema Corte si è discostata dal suo precedente orientamento, anche se a proposito di assenze per malattia che si verificavano “a macchia di leopardo”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).