Finora, la Cassazione, anche se aveva già ammesso che lo scarso rendimento può integrare gli estremi di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora il deficit di prestazione incida negativamente sull’organizzazione aziendale e sul regolare svolgimento dell’attività produttiva, a prescindere dalla colpa del lavoratore, non era mai arrivata a ricomprendere l’eccessiva morbilità del dipendente tra i motivi che potevano giustificare il licenziamento.
Con la sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014, la Suprema Corte si è discostata dal suo precedente orientamento, anche se a proposito di assenze per malattia che si verificavano “a macchia di leopardo”.