Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 22 del 24 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la norma che prevede la sospensione degli obblighi occupazionali di lavoratori disabili ex articolo 3, comma 5, Legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che per le ipotesi elencate espressamente dal legislatore anche per le ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all'esodo previste dall'articolo 4, commi da 1 a 7 ter, Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Osserva il Ministero come il dettato normativo di cui all'articolo 3, comma 5, sopracitato, abbia subito nel tempo un’interpretazione di tipo estensivo.
Ed infatti, la legge faceva riferimento soltanto al ricorso alla CIGS ai sensi degli articoli 1 e 3 della Legge 223/1991, contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 726/1984 e procedure di mobilità, quali presupposti legittimanti la suddetta sospensione ma recenti orientamenti interpretativi dello stesso Ministero del Lavoro (risposte ad interpelli nn. 38/2008, 44/2009 e 10/2012), hanno riconosciuto il diritto alla sospensione anche nel caso di ricorso ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, e, in particolare, ad ipotesi di aziende che fanno ricorso:
- all'intervento dei Fondi di solidarietà del settore credito e credito cooperativo di cui all'articolo 2, comma 28, Legge n. 662/1996;
- all'intervento di cassa integrazione guadagni in deroga;
- a contratti di solidarietà ai sensi della Legge n. 236/1993.
Stante quanto sopra, chiarisce la circolare, si ritiene applicabile in via analogica la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali in questione anche per le ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all'esodo previste dall'articolo 4, commi da 1 a 7 ter, Legge 28 giugno 2012, n. 92.
In ogni caso, così come per le ipotesi di intervento straordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 1 e 3, Legge 223/1991, la sospensione dell'obbligo è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività.