Il Dl n. 83/2012 (art. 32) ha introdotto alcune misure agevolative nei confronti delle Pmi, per favorire il loro ricorso a strumenti di finanziamento alternativi rispetto al canale bancario e alla raccolta presso i soci.
Da un punto di vista fiscale, infatti, è stata estesa l’applicabilità delle disposizioni di cui al Dlgs n. 239/1996 - finora riservate ai titoli obbligazionari emessi da banche e Spa e ai titoli pubblici - agli interessi e altri proventi derivanti dalle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da parte di piccole e medie imprese.
Nello specifico, dunque, per agevolare ulteriormente il finanziamento delle piccole imprese, l'articolo 32 del Dl 83/2012 ha attribuito rilevanza fiscale alle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, prevedendo la loro deducibilità nell’esercizio in cui sono sostenute (principio di cassa), indipendentemente dall’imputazione a conto economico (deduzione in via anticipata).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29 del 26 settembre 2014, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di deduzione delle spese di emissione dei suddetti titoli finanziari.
Deducibilità per cassa facoltativa
La precisazione resa dall’Amministrazione finanziaria è che, in virtù della natura agevolativa che caratterizza il Dl n. 83/2012, si debba riconoscere la deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie solo in via facoltativa.
Le disposizioni del citato decreto Crescita, infatti, non superano il criterio della deducibilità per competenza in base alla ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell'operazione.
Dunque, le norme agevolative a favore delle Pmi devono essere considerate per le stesse imprese come una opportunità e non come un obbligo.