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Fisco. Online la bozza del modello Cu 2015

Pubblicato il 29 settembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il 26 settembre 2014 è stata pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello Certificazione Unica (Cu) 2015. 
Si tratta, per intenderci, del vecchio modello Cud che, dopo il restyling, cambia non solo veste grafica, ma si arricchisce di nuovi dati e amplia l’ambito dei suoi destinatari: la nuova certificazione unica, infatti, andrà a sostituire non solo il modello relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cud), ma anche quello relativo ad altri redditi (lavoratori autonomi e percettori di redditi assimilati, percettori di provvigioni e percettori di redditi diversi), che finora erano rilasciati in carta libera da parte dei datori di lavoro.
Il nuovo modello farà confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nell’anno precedente, che devono essere comunicati dai sostituti d’imposta. 
Termini di trasmissione
Il modello Cu 2015 si riferisce a tutte le somme e a tutti i valori soggetti a ritenuta che sono stati percepiti nel 2014.
La prima novità per i sostituti d’imposta è che essi oltre a consegnare la certificazione ai percettori di redditi dovranno anche trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate. Per il primo invio è stata fissata la data di scadenza del 7 marzo 2015, che è posticipata al giorno 9, cadendo essa di sabato. 
Le novità del modello
Rilevante la novità del frontespizio del modello di certificazione. Oltre ai dati del sostituto d’imposta e a quelli del percettore, esso si arricchisce di una tabella in cui dovranno essere raccolti i dati relativi al coniuge, ai figli e agli altri familiari a carico del dipendente o pensionato per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia. 
Una sezione specifica è stata riservata ai lavoratori dipendenti il cui reddito non supera i 26mila euro e, dunque, percepiscono, direttamente in busta paga dal proprio datore di lavoro, il bonus Irpef di 80 euro mensili. Nella casella ad hoc dovranno essere indicati i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell'imposta, il credito rimborsato e quello non riconosciuto, oltre all'eventuale importo del credito recuperato dal sostituto sempre perché non spettante. 


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