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Sanzioni antiriciclaggio rivisitate per i professionisti del piccolo studio

Pubblicato il 01 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Un alleggerimento dell'impianto sanzionatorio per le violazioni degli obblighi antiriciclaggio del singolo professionista o del piccolo studio, è tra i temi che sono stati discussi al primo Tavolo tecnico svolto tra rappresentanti delle professioni, Gdf, Bankitalia, Mef e Giustizia.
Il sistema sanzionatorio attuale non è conforme al principio comunitario sulle misure da adottare nei confronti dei soggetti obbligati che violino le disposizioni, misure che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
In tale ottica opereranno distinzioni:

- tra violazioni del singolo professionista o del piccolo studio e quelle delle strutture più organizzate; 

- tra violazioni dolose, con ricadute sul penale, e irregolarità legate a semplice distrazione operativa. 

In merito, si ricordano le osservazioni dei commercialisti: il reato di violazione degli obblighi di identificazione è individuato in modo generico; la sanzione per omessa o tardiva registrazione è sproporzionata rispetto alla gravità della violazione; sono poco appropriate le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, in quanto la forchetta di variazione nell'ambito del quale la sanzione può essere determinata, ossia 1 - 40% dell'importo dell'operazione non segnalata, è eccessiva. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).