Notizia

Servizi telecomunicazione e commercio elettronico, al via la registrazione al Moss

Pubblicato il 01 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A partire dal 1° ottobre 2014 i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di commercio elettronico nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nella Ue, ai fini dell’adesione facoltativa ai regimi speciali Moss (mini one stop shop), dovranno effettuare una procedura di registrazione – in via diretta ed elettronica – attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). 
La precisazione giunge dallo stesso direttore dell’Agenzia, con provvedimento n. 122854/2014 del 30 settembre. 

Nuovo portale Moss
Con il provvedimento viene data attuazione alle disposizioni del regolamento UE n. 967/2012 e vengono definite le modalità operative per la registrazione ai due regimi speciali denominati Moss per i soggetti passivi – stabiliti e non stabiliti nella Ue – ai fini dell’assolvimento degli obblighi Iva relativi alle prestazioni citate. 

Il tutto perché a partire dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo regime Iva opzionale previsto dall’Unione Europea, secondo il quale le suddette specifiche prestazioni saranno soggette ad Iva nel luogo dove il committente è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza. 

Grazie al  nuovo portale web si attua, dunque, una importante semplificazione, dal momento che a partire dal nuovo anno il fornitore non sarà più obbligato ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua le operazioni Iva. Tramite la registrazione al Moss, le informazioni relative alle dichiarazioni trimestrali Iva e ai versamenti verranno inviate automaticamente ai rispettivi stati membri di consumo, tramite una rete di comunicazione sicura. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).