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Notariato: sì alle trasformazioni di società unipersonali in imprese individuali

Pubblicato il 09 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con lo studio n. 545/2014 sulla “Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale”, appena diffuso, qualificando l'operazione come “trasformazione”, il Notariato ritiene ammissibile la trasformazione di una società unipersonale in impresa individuale, poiché non compromette la tutela dei creditori - “la qualificazione dell'operazione in esame in termini di trasformazione eterogenea consente di tutelare adeguatamente i creditori attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 2500-novies c.c” - né il principio della tipicità della trasformazione. 
Si spiega che “la previsione normativa della trasformazione di società in azienda individuale costituisce una prova del fatto che il principio di continuità dei rapporti giuridici, che caratterizza la trasformazione, può esplicare i propri effetti anche solo con riferimento ai beni che formano oggetto del complesso aziendale, e non anche ai soggetti titolari dello stesso, rispetto ai quali è consentita un'alterazione dell'identità soggettiva”. 
Si ricorda che, già nella massima dei notai del Triveneto - K.A.37 (Trasformazione di società con unico socio in titolarità individualiìe d'azienda da parte di persona fisica e viceversa) – si afferma: “... appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte, producendo tra le parti e nei confronti dei terzi gli stessi effetti di: - scioglimento senza liquidazione e confusione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione da società; - separazione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione in società.”. 
La conclusione si pone nel mezzo tra i diversi orientamenti giurisprudenziali. 
Il più delle sentenze è contro questo tipo di trasformazione, ed in genere qualunque trasformazione da società di capitali o di persone in impresa individuale e viceversa, in quanto normativamente la trasformazione, se pur eterogenea, deve interessare enti plurisoggettivi e dotati di patrimoni separati, profili non ravvisabili
nell'impresa individuale.
Tuttavia, la dottrina è orientata nello stesso senso del notariato. 

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