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Scissione “distrattiva” in caso di fallimento della società scissa

Pubblicato il 10 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il fatto che l'operazione di scissione sia legalmente assistita dal vincolo di solidarietà della società beneficiaria per i debiti della società scissa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2506-quater del Codice civile, non esclude che la medesima possa assumere un carattere di tipo distrattivo. 
Non può negarsi, ossia, che la scissione possa assumere connotazioni di rilevanza penale in materia fallimentare, con particolare riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione. 
Rilevanza degli effetti pregiudizievoli per i creditori 
Ciò che assume rilevanza, ossia, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali sia stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti “immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio” ed in prospettiva pregiudizievoli per i creditori nel caso si giunga all'apertura di una procedura concorsuale. 
Nel dettaglio, le tutele normative previste dall'ordinamento per la posizione dei creditori rispetto agli effetti della scissione, risultano inidonee ad escludere interamente il danno o il pericolo di danno per le ragioni dei creditori della società scissa laddove venga dichiarato il fallimento di quest'ultima. 
Ricerca dei beni e diminuzione delle garanzie di soddisfacimento
Per questi creditori, infatti, è ravvisabile il pregiudizio di dover ricercare i beni conferiti alle società beneficiarie. Inoltre, all'esito di questa ricerca, i medesimi potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i creditori delle società beneficiarie, con concreta possibilità che si riducano le potenzialità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese. 
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 42272 del 9 ottobre 2014. 

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