Notizia

Scissione “distrattiva” in caso di fallimento della società scissa

Pubblicato il 10 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il fatto che l'operazione di scissione sia legalmente assistita dal vincolo di solidarietà della società beneficiaria per i debiti della società scissa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2506-quater del Codice civile, non esclude che la medesima possa assumere un carattere di tipo distrattivo. 
Non può negarsi, ossia, che la scissione possa assumere connotazioni di rilevanza penale in materia fallimentare, con particolare riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione. 
Rilevanza degli effetti pregiudizievoli per i creditori 
Ciò che assume rilevanza, ossia, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali sia stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti “immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio” ed in prospettiva pregiudizievoli per i creditori nel caso si giunga all'apertura di una procedura concorsuale. 
Nel dettaglio, le tutele normative previste dall'ordinamento per la posizione dei creditori rispetto agli effetti della scissione, risultano inidonee ad escludere interamente il danno o il pericolo di danno per le ragioni dei creditori della società scissa laddove venga dichiarato il fallimento di quest'ultima. 
Ricerca dei beni e diminuzione delle garanzie di soddisfacimento
Per questi creditori, infatti, è ravvisabile il pregiudizio di dover ricercare i beni conferiti alle società beneficiarie. Inoltre, all'esito di questa ricerca, i medesimi potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i creditori delle società beneficiarie, con concreta possibilità che si riducano le potenzialità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese. 
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 42272 del 9 ottobre 2014. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...