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Il CCNL da applicare alle cooperative ai fini dell’individuazione delle base imponibile contributiva

Pubblicato il 06 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con lettera circolare prot. 10310 dell’1 giugno 2012, il Ministero del Lavoro, nell’ambito degli Osservatori sulla cooperazione e con riferimento ai criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi nella categoria, aveva sostenuto che, sulla scorta dei documenti in suo possesso, l’unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell’art. 1, Legge n. 389/1989, come interpretato in via autentica ex art. 2, comma 25, Legge n. 549/1995, era il CCNL sottoscritto da CGIL, CISL, UIL/AGCI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE. 

 Nella stessa nota era stato chiarito che, qualora gli ispettori avessero riscontrato l’applicazione di un diverso CCNL da parte della cooperativa, dovevano procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l’adozione di diffida accertativa. 

Unci e ConfSal presentarono ricorso per l’annullamento della suddetta circolare e con nota prot. 16525 del 3 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha comunicato che il TAR ha respinto il ricorso in questione. 

 Nel particolare il Giudice amministrativo, ha ritenuto che le censure mosse dalle ricorrenti appaiono non condivisibili, laddove l'art. 1 della L. 389/1989 ha espressamente chiarito che "in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. 

Pertanto, sostiene il Giudice amministrativo, anche se la controversia trattata non mette in discussione la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali ricorrenti, ciò che continua a non essere adeguatamente supportato da idonea prova è che le stesse siano anche "comparativamente più rappresentative della categoria", secondo la normativa vigente, con la conseguenza di non poter ritenere preferibile il contratto collettivo dalle stesse stipulato ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva. 

 Stante quanto sopra, conclude il Ministero del Lavoro, rimangono valide, le indicazioni fornite a suo tempo con la lettera circolare prot. n. 10310 dell' 1/06/2012.

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