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Le istruzioni INPS per la liquidazione delle pensioni della quinta salvaguardia

Pubblicato il 07 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’INPS, con messaggio n. 7450 del 6 ottobre 2014, in riferimento alla quinta salvaguardia (art. 1, comma 194 e ss., Legge 147/2013), comunica che sono state aggiornate le procedure di liquidazione delle pensioni. 

 L’Istituto specifica che le pensioni liquidate con la c.d. salvaguardia dei 17.000 non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 

Data di scadenza del beneficio
L’art. 1, comma 197 della citata legge, stabilisce le risorse finanziarie destinate al riconoscimento della pensione in applicazione della salvaguardia in argomento per gli anni dal 2014 al 2020. 

 Pertanto, contestualmente alla liquidazione della pensione viene quantificato l’onere della salvaguardia. 

 Il costo individuale è rappresentato dall’importo mensile lordo della pensione del lavoratore moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).