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Il parere dei CdL sull’anticipo del TFR in busta paga

Pubblicato il 07 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n. 3 del 6 ottobre 2014, ha spiegato i passaggi tecnici della proposta del Governo di anticipare mensilmente il TFR in busta paga. 

Lavoratori interessati
I lavoratori interessati dall’eventuale anticipo del TFR in busta paga dovrebbero essere solo i dipendenti del settore privato e, poiché per le imprese che superano i 49 dipendenti il TFR rimasto in azienda viene destinato al Fondo di Tesoreria Inps, dal quale non è possibile sottrarlo per non incorrere in problemi di gettito, la proposta riguarderebbe solo la metà dei lavoratori privati. 

Natura della retribuzione
Il TFR corrisposto al termine del rapporto o anticipato in parte durante il rapporto, gode di un’agevolazione fiscale e previdenziale. 

 In passato, in caso di Tfr anticipato mensilmente in busta paga dai datori di lavoro, i giudici del lavoro avevano stabilito un cambiamento della natura della retribuzione, che diventava così ordinaria e non speciale. 

 Conseguentemente, per conservare l’agevolazione fiscale e contributiva bisogna necessariamente prevedere un’adeguata copertura finanziaria. 

Problematiche
Il parere della Fondazione Studi si conclude chiarendo che:

- anticipare ogni mese il TFR in busta paga creerebbe danni al sistema pensionistico; 

- poiché il TFR è usato come strumento di autofinanziamento da parte delle piccole imprese, con l’anticipazione mensile si dovrebbe prevedere anche un sistema di compensazione, magari riducendo i costi contributivi; 

- l’anticipo del TFR in busta paga non porterà ad aumento delle retribuzioni ma ai lavoratori saranno anticipate indennità future, mettendo a rischio gli equilibri pensionistici e indirizzando i futuri pensionati ad una misera esistenza.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).