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Giusta causa di licenziamento per chi lavora in costanza di malattia

Pubblicato il 10 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21093 del 7 ottobre 2014, ha riconosciuto la legittimità della giusta causa di recesso intimata ad un lavoratore che, durante l’assenza per malattia, aveva prestato la propria attività gratuitamente presso il negozio di un familiare.

 Seguendo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la Suprema Corte ha così confermato che l’attività svolta dal dipendente, per lo più non in modo saltuario ma sistematicamente, al di là della gratuità o meno, è causa di licenziamento se pregiudica la pronta guarigione. 

 Ed infatti, nel caso di specie, il lavoratore era regolarmente presente presso il negozio di casalinghi del fratello, svolgendo attività - quali la sistemazione della merce negli scaffali, la vigilanza sulla merce esposta, l'assistenza ai clienti dell'esercizio commerciale – che erano in contrasto con la denunciata patologia osteoarticolare (cervicobrachialgia da ernia discale) ed anche con la dedotta depressione, atteso che l'attività di sorveglianza "antitaccheggio" comportava la necessità di una costante focalizzazione dell'attenzione e di contatti anche antagonistici con persone non conosciute. 

 Ricorda infine la Corte che, nel caso di specie, grava sul datore di lavoro la prova circa lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato, mentre grava su quest'ultimo la prova che tale diversa attività lavorativa sia compatibile col suo stato di malattia e comunque coerente con gli obblighi pacificamente gravanti su di lui.

Prossime scadenze

Calendario
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Mod. 730/2026 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2026 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;in...

Scadenza del 16 novembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 novembre 2026
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...

Scadenza del 16 novembre 2026
Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / ...