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No al riscatto parziale dei Fondi Pensione per i contratti di solidarietà

Pubblicato il 10 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La COVIP, nel mese di settembre 2014, ha risposto ad un quesito posto da una società istitutrice di Fondi pensione aperti e di Piani individuali pensionistici, in merito alla possibilità di riscatto parziale della posizione individuale di previdenza complementare in caso di riduzione dell’orario di lavoro a seguito dell’applicazione di contratti di solidarietà. 

 La Commissione ricorda che il riscatto parziale, ex art. 14, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 252/2005 è ammesso nella misura del 50% della posizione individuale maturata: 

- in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra dodici e quarantotto mesi; 

- in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, CIGO e CIGS. 

 Quindi, l’ipotesi del collocamento in solidarietà non è espressamente contemplata dalla norma tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione. 

 Al fine di valutare, tuttavia, se la fattispecie in questione possa essere ricondotta per analogia a quelle summenzionate, la COVIP ha ricordato i suoi orientamenti interpretativi in forza dei quali il riscatto è stato considerato ammissibile ogniqualvolta intervenga, per l’aderente al fondo pensione, la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia preceduta dall’assoggettamento del lavoratore a una procedura di CIGO o CIGS, indipendentemente dalla durata della stessa (al pari di quanto avviene in caso di mobilità). 

 Inoltre, ricorda la Commissione, è stato ritenuto ammissibile il riscatto per la causale CIG, anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini per effetto della stessa CIG una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività lavorativa. 

 Secondo i suddetti orientamenti, per legittimare il diritto al riscatto della posizione, la sospensione totale dell’attività lavorativa deve comunque perdurare per un arco di tempo significativo non inferiore a 12 mesi. 

 Infine, la COVIP sottolinea che è ritenuta ammissibile l’applicazione del citato art. 14, comma 2, lett. b), anche alle ipotesi del c.d. esodo incentivato (cessazione del rapporto di lavoro ex art. 4, Legge n. 92/ 2012). 

 In conclusione, però, il contratto di solidarietà non appare assimilabile né alle situazioni di CIG indicate nei citati orientamenti COVIP, né a quella di mobilità, in quanto nei contratti di solidarietà, l’attività lavorativa dei dipendenti interessati non è totalmente sospesa ma subisce solo una riduzione di orario, per cui gli aderenti destinatari degli accordi di solidarietà non possono esercitare la facoltà di riscatto parziale.

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