Notizia

Tasi. Se l'immobile è interamente occupato da terzi, l'imposta va ripartita in base ai metri quadrati

Pubblicato il 11 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il calcolo per determinare l'importo Tasi dovuto in acconto alla data del 16 ottobre 2014, se il comune ha deliberato nei tempi prescritti le aliquote applicabili, si fa più arduo quando l'immobile è concesso in uso o in godimento a terzi, specialmente se gli occupanti sono più di uno. 
L’art. 1, comma 681, della legge di Stabilità per il 2014 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante è tenuto al versamento della Tasi nella misura stabilita dal Comune che può andare dal 10% al 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta, mentre il titolare del diritto reale dovrà pagare la parte rimanente. Se il comune non ha specificato la percentuale spettante all'occupante, quest’ultimo è tenuto a versare il tributo nella misura minima del 10%. Nulla viene precisato quando gli occupanti sono più di uno. 

Può aversi il caso del fabbricato, dotato di unica rendita, che non viene utilizzato dal possessore, il quale, invece, ha concesso in uso o locazione tutti gli spazi ad altri soggetti; qui sorge il problema della imputazione della quota del tributo, individuata tra il 10 e il 30 per cento, tra i diversi soggetti che occupano l'immobile.

La soluzione che appare più logica sarebbe quella di ripartire in modo proporzionale il totale del dovuto in base ai metri quadrati effettivamente utilizzati da ogni soggetto occupante.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 17 marzo 2025
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2024, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire i...

Scadenza del 17 marzo 2025
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2025 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).