Notizia

Tasi. Se l'immobile è interamente occupato da terzi, l'imposta va ripartita in base ai metri quadrati

Pubblicato il 11 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il calcolo per determinare l'importo Tasi dovuto in acconto alla data del 16 ottobre 2014, se il comune ha deliberato nei tempi prescritti le aliquote applicabili, si fa più arduo quando l'immobile è concesso in uso o in godimento a terzi, specialmente se gli occupanti sono più di uno. 
L’art. 1, comma 681, della legge di Stabilità per il 2014 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante è tenuto al versamento della Tasi nella misura stabilita dal Comune che può andare dal 10% al 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta, mentre il titolare del diritto reale dovrà pagare la parte rimanente. Se il comune non ha specificato la percentuale spettante all'occupante, quest’ultimo è tenuto a versare il tributo nella misura minima del 10%. Nulla viene precisato quando gli occupanti sono più di uno. 

Può aversi il caso del fabbricato, dotato di unica rendita, che non viene utilizzato dal possessore, il quale, invece, ha concesso in uso o locazione tutti gli spazi ad altri soggetti; qui sorge il problema della imputazione della quota del tributo, individuata tra il 10 e il 30 per cento, tra i diversi soggetti che occupano l'immobile.

La soluzione che appare più logica sarebbe quella di ripartire in modo proporzionale il totale del dovuto in base ai metri quadrati effettivamente utilizzati da ogni soggetto occupante.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).