Notizia

Tasi. Se l'immobile è interamente occupato da terzi, l'imposta va ripartita in base ai metri quadrati

Pubblicato il 11 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il calcolo per determinare l'importo Tasi dovuto in acconto alla data del 16 ottobre 2014, se il comune ha deliberato nei tempi prescritti le aliquote applicabili, si fa più arduo quando l'immobile è concesso in uso o in godimento a terzi, specialmente se gli occupanti sono più di uno. 
L’art. 1, comma 681, della legge di Stabilità per il 2014 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante è tenuto al versamento della Tasi nella misura stabilita dal Comune che può andare dal 10% al 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta, mentre il titolare del diritto reale dovrà pagare la parte rimanente. Se il comune non ha specificato la percentuale spettante all'occupante, quest’ultimo è tenuto a versare il tributo nella misura minima del 10%. Nulla viene precisato quando gli occupanti sono più di uno. 

Può aversi il caso del fabbricato, dotato di unica rendita, che non viene utilizzato dal possessore, il quale, invece, ha concesso in uso o locazione tutti gli spazi ad altri soggetti; qui sorge il problema della imputazione della quota del tributo, individuata tra il 10 e il 30 per cento, tra i diversi soggetti che occupano l'immobile.

La soluzione che appare più logica sarebbe quella di ripartire in modo proporzionale il totale del dovuto in base ai metri quadrati effettivamente utilizzati da ogni soggetto occupante.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).