Secondo la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia – sentenza n. 418/02/14 depositata il 26 settembre 2014 – solo il trust produttivo di effetti traslativi è da ritenere assoggettabile ad imposta di donazione.
Per contro, l'atto istitutivo del trust “autodichiarato”, se privo di contenuti patrimoniali in quanto non realizzi nessun trasferimento di beni, non ha alcuna rilevanza tributaria, al di là dell'applicazione della mera imposta fissa di registro.
La posizione dei giudici emiliani si discosta dall'interpretazione precisata, in materia, dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 e secondo la quale l'imposta di donazione troverebbe applicazione anche per il trust che non produce alcun effetto traslativo essendo sufficiente, ai fini della tassazione, solo il cosiddetto “effetto segregativo” prodotto sui beni conferiti, “indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà”.